LEGIONELLA, quanta confusione!

Tanto sta facendo parlare il Decreto acque (DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 102) sull’esclusione dal campo di applicazione quelle acque ad uso clinico specifico nell’ambito di strutture sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie.
Una prima errata lettura del Decreto farebbe sembrare “tana, liberi tutti!”, ma non è così.
Il presente Decreto non prende in considerazione le acque degli studi odontoiatrici, ed altri luoghi, in quanto si ritiene che la loro qualità nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d’uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilità di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l’esposizione umana, nonché la sua qualità è regolata da normative specifiche, diverse dal presente decreto.
Pertanto le “acque ad uso clinico specifico nell’ambito di strutture sanitarie e socio sanitarie, inclusi studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie” sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto poiché non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si applicano norme specifiche che ne regolano i rischi per la salute umana correlati all’utilizzo, quali, tra l’altro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Quindi…Il Decreto Legislativo 102/25 NON annulla e sostituisce gli obblighi derivanti dal Titolo X del D.Lgs.81/08 (Rischio biologico) e pertanto rimangono in essere le direttive delle Linee Guida sulla Legionella del 2015 e le Indicazioni per la prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici durante la pandemia da COVID-19 (se è vero che non siamo più in fase pandemica, è anche vero che il citato documento riporta delle linee guida da attuarsi a prescindere da ciò e da intendersi come buona prassi) da applicare, appunto, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
Cosa tra l’altro rafforzata nelle note dell’allegato V che riporta “In particolare, per alcune categorie d’uso delle acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, quali, tra l’altro, gli usi clinici o taluni usi civili, per il rischio Legionella spp. sono da applicare le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, edizione corrente, e successive revisioni. ”Alcune associazioni di categoria, riportano, in questi giorni, sui loro comunicati, solo le procedure interne consigliate dalle linee guida del 2015, dimenticando di rammentare ai lettori gli obblighi di prelevamento e analisi dei campioni che devono essere raccolti almeno annualmente.
NON cambiano, quindi, gli obblighi per protocolli operativi specifici, obbligo di stesura DVR specifico, necessità di campionamento dell’acqua, necessità di dotarsi di filtri a monte dell’impianto o applicazione di protocolli specifici formulati dalle associazioni del settore odontoiatrico, il tutto con revisione almeno annuale.
Dare un’interpretazione diversa della norma (che peraltro è molto chiara e non necessita di interpretazioni) significa averne fatta una lettura parziale …
Chi dice il contrario mente sapendo di mentire! Nella speranza di avere chiarito quanto di nostra competenza.