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Novità: Legge di Bilancio 2024

S.I.A.S.O.
Data di pubblicazione:
22.1.2024
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Novità: Legge di Bilancio 2024

STUDIO CONSULENZA LAVORO
Cdl Paolo Grimaldi

Tra gli obiettivi della legge di Bilancio 2024 entrato in vigore il 31 dicembre 2023 Dlgs n. 216, riveste particolare importanza la riduzione del cuneo fiscale nonché la riforma IRPEF 2024, ma contestualmente ha previsto numerosi interventi in materia di lavoro, come di seguito cerco di riepilogare.

CONFERMA DELLA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (art.1 c. 15)

L’applicazione dell’esonero contributivo parziale maggiorato sulla quota dei contributi previdenziali carico lavoratori subordinati trova applicazione fino al 31 dicembre 2024. Tale riduzione è così determinata:7% se la retribuzione annua imponibile rapportata su base mensile non supera € 1.923,00 al netto del rateo di tredicesima;6% se la retribuzione annua imponibile rapportata su base mensile non supere € 2.692,00 al netto del rateo di tredicesima.

Sulla base di quanto già gestito operativamente parlando nel corso del 2023, la valutazione dell’applicabilità dell’esonero verrà effettuata su ciascun periodo singolo di paga, di conseguenza sarà possibile che si alternino periodi di applicazione con esonero spettante in misura diversa o anche non applicabile, in base al reddito mensile. Diversamente da quanto avvenuto nel corso dell’anno 2023 tale esonero NON TROVERÀ applicazione sulla 13^ mensilità per espressa esclusione del legislatore. Con riferimento al messaggio INPS del 24/5/23 n. 1932 viene confermato:

  • Nel caso ci sono più denunce contributive, nello stesso mese e per lo stesso lavoratore, per variazioni del rapporto di lavoro, i limiti di retribuzione dovranno tener conto del rapporto di lavoro unitariamente considerato
  • Nelle ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di 2 o più rapporti di lavoro subordinato presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale di retribuzione utile ai fini dell’applicazione dell’esonero dovrà essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.

RIFORMA IRPEF 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre del provvedimento in attuazione della legge delega fiscale, trova applicazione il primo modulo della riforma dell’IRPEF, che ha come obiettivo finale la transazione verso un sistema ad aliquota unica così detta flat tax attraverso una serie di passaggi intermedi.

Il primo step di questo percorso, è dato dall’unificazione del primo e del secondo scaglione dell’imposta IRPEF con l’applicazione del 23% a far data dal 1° gennaio 2024. Infatti all’art. 1 del D.lgs viene prevista una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote progressive Irpef.

A patire dal 2024 gli scaglioni di reddito da prendere a riferimento per la determinazione dell’imposta lorda saranno i seguenti:

  • Fino a € 28.000 aliquota IRPEF al 23%;
  • Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 aliquota IRPEF al 35%;
  • Oltre € 50.000 aliquota IRPEF al 43%.

Detrazione lavoro dipendente: cosa cambia dal 2024 con il D.lgs n. 216/2023

E' stata aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione per lavoro dipendente per coloro che hanno redditi fino a 15.000 euro. Quindi l'aumento della detrazione per lavoro dipendente è di 75 euro annuali. Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e assimilati previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (art. 13 del D.P.R. 917/1986) consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa co.co.co. ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente. L'ammontare della detrazione per lavoro dipendente spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica).

RIEPILOGO DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

  • Reddito fino a € 15.000,00
    Detrazione annua € 1.955,00 mentre contratto a tempo determinato € 1.380,00
  • Superiore a € 15.000,00 e fino a 28.000,00
    Calcolo € 1.910,00 + € 1.190,00*(28.000,00 – redd .complessivo)/(28.000,00-15.000,00)
  • Superiore a € 28.000,00 e fino a 50.000,00
    Calcolo € 1.910,00 *(50.000,00 – redd .complessivo)/(50.000,00-28.000,00)

SOGLIA ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT (art. 1 c. 16-17)

Per il 2024 è stata prevista innalzamento della soglia fiscale dei fringe benefit. In base a quanto previsto dalla normativa ordinaria (art. 51 c. 3 TUIR) il valore è fissato nella misura di € 258,23. Dal 2024 si passa a un limite di esenzione di € 2.000,00 per lavoratoti dipendenti con figli fiscalmente a carico e, passa a € 1.000,00 per i lavoratori privi di figli fiscalmente a carico.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (art. 1 c. 18)

Viene confermato dalla Legge di Bilancio anche per tutto il 2024 una diminuzione dell’imposta sostitutiva Irpef applicabile ai premi di risultato che viene ridotta dal 10% al 5% nel limite massimo di € 3.000,00 a condizione che nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a € 80.000,00

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI (art. 1 c. 180-181)

La Legge di Bilancio prevede un nuovo esonero contributivo con efficacia ultrannuale dedicato alle lavoratrici madri con tre o piu figli. La misura prevede per il triennio 2024 – 2026 un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici (contributi IVS) con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e nel limite masso annuo di € 3.000,00. Come previsto dal comma 181 solo per l’anno 2024 tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

CONGEDO PARENTALE (art. 1 c. 179)

La Legge di Bilancio prevede per le lavoratrici madri nonché per i padri lavoratori, il cui congedo di maternità/paternità termini dopo il 31 dicembre 2023 poter usufruire, in alternativa tra loro, di mesi 2 di congedo parentale art. 34 D.lgs 151-2001 con una indennità pari all’ 80% della retribuzione per un periodo massimo di un mese, e al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese anziché del 30%. Ma solo per il 2024 questa percentuale viene elevata al 80% della retribuzione. Quindi riepilogando la percentuale del congedo parentale solo per l’anno 2024 prevede per mesi 2 una percentuale pari all’80% della retribuzione. La fruizione del congedo deve avvenire inderogabilmente fino al sesto anno di vita del bambino.

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